Domande frequenti (FAQ)


L’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Sistema di Interscambio invierà una notifica (anche l’eventuale notifica di scarto) della e-fattura nel giro di pochi minuti o ore e comunque in un tempo massimo non superiore ai 5 giorni, necessario nei periodi di maggiore afflusso (es. fine mese o fine anno).
La fattura elettronica va riemessa entro cinque giorni dalla notifica di scarto, preferibilmente con la data ed il numero del documento originario.
La Pubblica Amministrazione ha 15 giorni di tempo per inviare al fornitore un esito positivo o negativo, se passato questo termine non avete ricevuto una notifica, la fattura va in stato “Decorrenza termini”, questo stato indica che la fattura è stata emessa correttamente e può essere contabilizzata.
Da luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha inserito dei nuovi controlli sulla congruenza dei dati Partita Iva e Codice Fiscale di Clienti, pertanto la notifica segnala che il Codice Fiscale inserito non è corretto. Verificare con il cliente il dato, correggere l’anagrafica e inviare la fattura con la stessa numerazione.
Il cliente Privato Persona Fisica non ha un canale di ricezione della fattura elettronica, pertanto il campo codice SdI va compilato con 0000000.
Il campo codice SdI va compilato con XXXXXXX nel caso in cui il cliente sia estero.
A partire dal 1 gennaio 2019.
Il processo di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche prevede che, una volta create e firmate digitalmente, vadano inoltrate tramite il Sistema di Interscambio al Cliente destinatario della fattura identificato da un apposito codice. Se il Cliente finale possiede un codice destinatario, la fattura elettronica viene veicolata nel canale accreditato presso il Sistema di Interscambio. Se non ha richiesto alcun codice, il destinatario riceverà la fattura sulla PEC.
La data di emissione è la data riportata nella fattura nel modulo Dati Generali dell’XML, è la data del documento, da cui è esigibile l’IVA.
La data di ricezione è la data in cui SDI consegna la fattura al destinatario; nei casi di mancata consegna coincide con la data di messa a disposizione del file nell’area riservata Fatture e Corrispettivi; nel caso in cui il cessionario committente sia un operatore IVA in regime di vantaggio, forfettario o agricolo minimo, il SDI non riuscendo a consegnarla la mette a disposizione nell’area riservata, in questo caso è la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente. E’ la data da cui si può detrarre l’IVA.
Le fatture elettroniche, in quanto documenti nativamente digitali, vanno conservate a norma. Devono essere conservate quelle veicolate attraverso il Sistema di Interscambio, quindi i file XML firmati digitalmente. Per conservare a norma le fatture elettroniche bisogna versarle in un sistema di conservazione a norma, secondo quando previsto dal DPCM 3 dicembre 2013 e al DMEF del 17 giugno 2014.
Sì, nell’anagrafica clienti è possibile identificare il destinatario selezionando il campo “Identifica mediante indirizzo PEC” o, in alternativa, il campo “Identifica mediante codice univoco SdI”.
Sino a quando la fattura non è stata inviata al SdI, è possibile effettuare modifiche; una volta inviata invece è necessario attendere l’esito dei controlli effettuati da parte del SdI: in caso di fattura SCARTATA, e quindi considerata non emessa, sarà possibile effettuare delle modifiche al documento. Diversamente, se la fattura supera i controlli SdI e viene messa a disposizione o consegnata al destinatario, per correggere eventuali errori sarà necessario emettere nota di credito o emettere un nuovo documento.
Nel caso in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale, il cedente/prestatore è tenuto, oltre che ad inviare il file XML al SdI, anche a consegnare al cliente una copia analogica o elettronica (es. pdf) della FE, che potrà mantenere la forma attuale.

Sì, utilizzando ovviamente il tipo documento corretto per la Nota di credito